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Il Consiglio Comunale con deliberazione n°22 del 12.11.2014 ha istituito, a decorrere dall’anno 2015, l’imposta di soggiorno. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune e rappresenta un’opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo maggiori e migliori servizi ai cittadini e ai turisti. Presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere situate all’interno del territorio comunale di Ascea. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle predette strutture ricettive nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre di ogni anno. La misura dell’imposta è determinata per persona. Il Regolamento comunale relativo all’imposta di soggiorno è stato modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale del 31 dicembre 2024.
MAGGIO - OTTOBRE € 2,00
Sono esenti dall’imposta:
-i minori, fino al compimento del quattordicesimoo anno di età;
-i portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3°, L. n. 104/92, compreso un accompagnatore;
-coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
-i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
-i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
-i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare -emergenze o calamità;
-gli appartamenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
-coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Ascea;
-una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;